Bozza finale nuovo Statuto Associativo.
22-04-2009
In allegato la copia della versione finale della bozza definitiva del nuovo Statuto che verrà approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci sabato 25 aprile 2009 a Firenze.
=================================================================
| |
Statuto della
Associazione Culturale JAK Bank Italia
|
Titolo I
Costituzione – Scopi – Durata
Art. 1. - È costituita un’associazione libera, apolitica, apartitica, aconfessionale, slegata ed indipendente da ogni movimento socio/ideologico riconducibile ad idee o dottrine tendenti a differenziare tra loro le persone in funzione del sesso, dell’orientamento sessuale, della condizione sociale, del pensiero, dell’etnia. L’associazione costituita è denominata "Associazione Culturale JAK Bank Italia".
L’Associazione è senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto ed eventualmente da un apposito Regolamento Interno.
Art. 2. - L'Associazione Culturale JAK Bank Italia persegue i seguenti scopi:
- Diffondere il messaggio ed i valori ideali e sociali di Banca, o Cooperativa Finanziaria, Etico Solidale Mutualistica;
- Raccogliere adesioni di nuove persone interessate al Progetto per la costituzione di una Banca, o Cooperativa Finanziaria, Etico Solidale Mutualistica sul modello della JAK Bank svedese;
- Raccogliere notizie, informazioni, documenti e quant'altro utile per lo studio e la valutazione sulla fattibilità di questo Progetto;
- Coordinare le ricerche e le sinergie atte a creare gli strumenti per la fondazione di una Banca, o Cooperativa Finanziaria, Etico Solidale Mutualistica in Italia sul modello della JAK Bank svedese;
- Divulgare e far conoscere i metodi JAK Bank che si differenziano sostanzialmente dalle più classiche Banche Etiche, dalle MAG, dalle Cooperative di Finanza Critica e da tutte le altre Organizzazioni già esistenti sul territorio italiano riconducibili ad attività di finanziamento etico e solidale alternativo rispetto a quello ordinario previsto dagli Istituti Bancari ordinari;
- Una volta concretizzata la fattibilità di questo Progetto provvedere a fondare la JAK Bank Italia o Cooperativa Finanziaria JAK Italia, sul modello della omologa JAK Bank svedese, attribuendo all’ente nascente questo nome o quello che diversamente verrà deciso collegialmente dall’Assemblea dei Soci dell’Attuale Associazione Culturale JAK Bank Italia e che diverranno i fondatori della Banca.
Art. 3. - L'Associazione Culturale JAK Bank Italia, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documentari, corsi, incontri con esperti;
- attività di formazione: corsi di istruzione e/o di aggiornamento teorico/pratici per tutti quei Soci che diverranno operatori sia della banca sia dell’Associazione stessa;
- attività editoriali: pubblicazione di un bollettino e/o testata giornalistica appositamente registrata, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute sia in formato cartaceo, sia digitale da pubblicare su un apposito sito web, sia attraverso strumenti e media di formato audiovisivo;
- attività informative divulgative: comunicazioni all’esterno ed all’interno dell’Associazione attraverso articoli di giornali, servizi giornalistici su Radio e TV, manifestazioni di vario genere, atte a propagandare le attività associative e soprattutto i suoi ideali.
Art. 4. – L’Associazione costituita ha durata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata dall’Assemblea dei Soci.
Titolo II
I Soci
Art. 5. - L'Associazione Culturale JAK Bank Italia è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Potranno fare domanda di adesione all’Associazione tutti i cittadini italiani, o quei cittadini stranieri ma regolarmente residenti sul territorio nazionale italiano, così come i residenti nella Repubblica di San Marino, nello Stato della Città del Vaticano e nel Comune di Campione d’Italia (Svizzera – Canton Ticino), che abbiano compiuto i 18 anni e che non abbiano subito condanne penali, civili o relative a reati economici/finanziari e sui quali non risultino carichi pendenti giudiziari di alcun genere; nel caso, invece, vi fossero carichi pendenti in corso l’aspirante Socio dovrà dichiarare la situazione in essere, fornendo utili e completi elementi, per dar modo al Consiglio Direttivo di valutare con ampia serenità. Gli aspiranti Soci devono godere dello status di persona moralmente retta.
La domanda, inviata o consegnata di persona, dovrà essere accompagnata dalla fotocopia completa di un Documento d’Identità in corso di validità (Carta d’Identità, Passaporto o Patente di Guida rilasciata dalla Prefettura), con esclusione della patente di guida rilasciata dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (MCTC).
Art. 6. - I Soci sono ordinati secondo la seguente terminologia che di fatto, però, non riconosce alcun diverso tipo di diritto e/o dovere:
- Soci Fondatori: persone che, avendo già aderito all’Associazione Virtuale JAK Bank Italia oppure no, hanno partecipato all’Assemblea Costituente che ha sancito la nascita dell’Associazione Culturale JAK Bank Italia, gli stessi si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Soci Storici: persone che, avendo già aderito all’Associazione Virtuale JAK Bank Italia ma che non hanno partecipato all’Assemblea Costituente, hanno confermato la loro adesione al Progetto iscrivendosi all’Associazione Culturale JAK Bank Italia entro le ore 24.00 del 31/12/2008, gli stessi si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Soci Ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Soci Sostenitori; persone o enti che, sensibili al tema proposto dal Progetto e disponibili a sostenerlo con un impegno economico maggiore di quello previsto per i Soci Ordinari, si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota annuale, deliberata dal Consiglio Direttivo, è quella minima: quote superiori potranno essere pagate senza limite alcuno e regolarmente contabilizzate dall'Associazione;
- Soci Benemeriti: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla vita ed attività dell'Associazione. Questi soci sono esonerati dal versamento di quote annuali.
- Soci Onorari: le persone, gli enti, le aziende, le istituzioni, che, per chiara fama e/o impegno e per merito acquisito nei confronti dell’Associazione, hanno convergenza culturale verso di essa. I Soci Onorari sono annualmente prescelti e nominati dal Consiglio Direttivo, partecipano all’Assemblea, non sono tenuti al versamento della quota associativa. L’ammissione dei Soci Onorari, prescelti dal C.D., anche su segnalazione di un singolo Socio, viene deliberata dallo stesso C.D. Lo status di Socio Onorario ha, normalmente, validità un anno e trova evidenza nell’Albo Associativo (Registro dei Soci) e nell’ambito del sito web.
Art. 7. - La quota associativa annuale non è trasmissibile, ereditabile, cumulabile con altre ai fini del voto; la quota viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed il suo pagamento è obbligatorio per ogni ordine e grado di Soci ad esclusione dei Benemeriti ed Onorari.
Entro la fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo dovrà decidere l’ammontare della quota sociale per l’anno successivo valutando la possibilità di confermare lo stesso importo o rivalutarlo in funzione delle esigenze associative.
Art. 8. - Ad ogni Socio viene rilasciata Tessera di appartenenza all’Associazione Culturale JAK Bank Italia, di modello approvato dal Consiglio Direttivo ed omologata dal Presidente. La Tessera identifica il Socio ed è la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota sociale che riconosce al Socio il vincolo associativo per l’anno solare in corso e soprattutto il diritto al voto.
Art. 9. - La Tessera ha valore esclusivamente se accompagnata dalle ricevute di avvenuto pagamento delle quote sociali annue (tutte: anno in corso e anni precedenti).
Il Socio conferma il proprio rinnovo annuale dell’adesione all’Associazione col pagamento della quota sociale. Il mancato pagamento di una quota annua corrisponde alla non conferma dell’adesione stessa; la dimenticanza di un rinnovo può essere sanata esclusivamente col pagamento dello stesso almeno 3 (tre) giorni prima dell’Assemblea e/o delle Elezioni.
Il Socio che per 3 (tre) anni consecutivi non rinnova la sua adesione col pagamento della propria quota è ritenuto dimissionario d’ufficio ed i 3 mancati rinnovi non saranno sanabili. Per aderire ancora all’Associazione potrà esclusivamente riformulare nuova domanda come previsto al precedente art. 5.
Art. 10. - Ogni Socio, di ogni ordine e grado, ha diritto ad un solo ed esclusivo voto in sede di votazione. Per maggiore chiarezza si specifica che in occasione di ogni votazione si applica il principio di “una tessera = un voto”, in quanto i Soci hanno uguali diritti e doveri tra loro e nessuna differenza o privilegio viene loro riconosciuta in funzione della quota sociale.
Art. 11. - L'ammissione dei Soci Ordinari e Sostenitori è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dall’Ufficio di Presidenza (in seno al Consiglio Direttivo). Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 (trenta) giorni, all’Ufficio di Arbitrato (in seno al Consiglio Direttivo).
I Soci Benemeriti ed i Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Art. 12. - Tutti i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali Regolamenti, così come per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Lo stesso diritto al voto, invece, è revocato a quel Socio che al momento del voto stesso non risultasse in regola col pagamento della quota sociale dell’anno solare in corso e/o di altre precedenti comunque NON sanabile nello stesso giorno delle votazioni ma esclusivamente almeno 3 (tre) giorni prima dello stesso.
Titolo III
Organi dell’Associazione
Art. 13. – Gli Organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Presidente Onorario;
- l’Ufficio di Presidenza;
- l’Ufficio di Arbitrato.
Art. 14. – L’Assemblea dei Soci è l’organo deliberativo dell’Associazione Culturale JAK Bank Italia e rappresenta il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. È composta da tutti i Soci (di ogni ordine e grado), in regola col pagamento delle regolari quote sociali, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati.
L’Assemblea Ordinaria dei Soci deve svolgersi, di norma, tra il 1° aprile ed il 31 maggio di ogni anno.
In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della Sede e pubblicato sul sito web dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della Sede e pubblicazione nel sito web del relativo verbale.
Art. 15. – L’Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare il Regolamento interno;
- decidere su scelte poste ai Soci da parte del Presidente
- indire regolarmente ogni 3 (tre) anni le elezioni per la nomina del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 16. – Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri, eletti dall’Assemblea fra i Soci che si sono resi disponibili. Tra loro, gli eletti, nomineranno il Presidente, il VicePresidente, il Segretario ed il Tesoriere; questi compongono l’Ufficio di Presidenza per la gestione e l’attuazione dei programmi e delle decisioni Consiliari.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 4 (quattro) membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 17. – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione Culturale JAK Bank Italia. Si riunisce in media 4 (quattro) o più volte all’anno ed è convocato da:
- il Presidente;
- da almeno 4 (quattro) dei componenti, su richiesta motivata;
- almeno il 30% dei soci mediante richiesta motivata e scritta..
Art. 18. – Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Soci;
- conferisce e revoca le qualifiche di “Socio Onorario” su proposta di anche uno dei suoi membri;
- nomina e revoca, su indicazione del Presidente, il Presidente Onorario.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione e pubblicato nel sito web.
La riunione può avvenire anche usufruendo di mezzi informatici con adeguati strumenti di autenticazione.
Art. 19. – Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Dura in carica 3 (tre) anni e decade comunque quando decade il Consiglio Direttivo.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 20. – Il VicePresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza od indisponibilità facendone le veci a tutti gli effetti.
Art. 21. – Il Segretario cura la parte amministrativa, aggiornando i Libri Soci, i Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, convocando, su mandato del Presidente, le Assemblee dei Soci ed i Consigli Direttivi.
Art. 22. – Il Tesoriere cura la parte economica, provvede a tenere aggiornati i libri contabili e coadiuva il Presidente alla stesura dei bilanci.
Art. 23. – Il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta si rendesse necessario per la verifica degli aspetti gestionali economici dell’Associazione, nominerà un Revisore dei Conti, esterno all’Associazione o interno a questa ma che non abbia svolto ruoli od assunto incarichi Associativi negli ultimi 3 (tre) anni precedenti alla nomina stessa.
Art. 24. – I 3 (tre) Consiglieri che NON compongono l’Ufficio di Presidenza (cioè Presidente, VicePresidente, Segretario e Tesoriere) compongono di diritto l’Ufficio di Arbitrato (al suo interno verrà nominato il Capo Ufficio di Arbitrato, questo assume di diritto anche il ruolo di “Garanzia E Vigilanza” – G.E.V. su ogni operazione all’interno di tutta l’Associazione ivi compresi i vari Organismi). L’Ufficio di Arbitrato ha il compito di dirimere controversie all’interno dell’Associazione, di decidere e deliberare in merito agli aspetti legati all’osservanza dello Statuto e di eventuali Regolamenti dell’Associazione da parte dei Soci. Decide insindacabilmente sulle decisioni e sui dinieghi di ammissione circa le domande a Socio.
Art. 25. – Il Presidente Onorario è a tutti gli effetti Socio Onorario dell’Associazione e viene nominato tra personalità di chiara fama, rispondente, altresì, a preclari criteri etici, al quale spetta solo il ruolo di alta rappresentanza dell’Associazione in occasione di eventi di rilievo. Non ha diritto di voto in sede di Consiglio Direttivo.
Art. 26. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai Soci compete solo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle mansioni a loro attribuite nell’ambito del mandato associativo e regolarmente documentate.
Titolo IV
Elezioni
Art. 27. – Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni. Inizia il suo mandato il 1° gennaio dell’anno successivo alle Elezioni che lo ha nominato e termina il 31 dicembre del 3° (terzo) anno successivo all’inizio.
Nel caso di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo, per impossibilità a surrogare Consiglieri dimissionari o per sopraggiunte difficoltà gestionali, lo stesso in decadenza dovrà convocare immediatamente un’Assemblea Straordinaria dei Soci con la quale formalizzare la fine anticipata del suo mandato e procedere ad indire nuove elezioni. Verrà immediatamente nominata la Commissione Elettorale che provvederà alle prassi necessarie. I tempi per arrivare alle elezioni saranno ragionevolmente compressi per dar modo a tutti i Soci di eleggere il nuovo Consiglio Direttivo il prima possibile ma sempre nel rispetto di tutte le regole previste dallo Statuto a salvaguardia dei principi di correttezza, trasparenza ed uguaglianza.
In questo caso, e solo in questo caso, il mandato elettorale del nuovo Consiglio direttivo durerà più dei 3 (tre) anni regolarmente previsto aggiungendo a questi i mesi solari che intercorrono dal suo immediato insediamento fino al 1° gennaio successivo dal quale ripartiranno i 3 (tre) anni successivi di regolare mandato statutario.
Art. 28. – Nell’Assemblea Ordinaria dei Soci che si svolge nel 3° (terzo) anno del mandato elettorale del Consiglio Direttivo in carica, si deve prevedere la convocazione delle elezioni per il rinnovo delle cariche.
Art. 29. – Le Elezioni per la nomina del Consiglio Direttivo devono svolgersi obbligatoriamente tra il 1° ottobre ed il 30 novembre del 3° (terzo) anno del mandato elettorale del Consiglio Direttivo in carica. Le votazioni si svolgono nell’arco di una settimana: iniziano alle ore 12,00 del sabato e terminano alle ore 12,00 del sabato successivo.
Art. 30. – Per rispondere al dettato statutario che prevede l’Associazione libera, apolitica, apartitica ed aconfessionale, si stabilisce che alle cariche elettive degli organi associativi NON possono candidarsi quei Soci, di ogni ordine e grado, che ricoprono incarichi politici di carattere nazionale (Segretari, Presidenti o comunque dirigenti di Partiti, Sindacati, Movimenti, etc.); così come NON possono candidarsi coloro che assolvono a mandati elettorali politici nazionali e locali (Ministri, Deputati, Senatori, Sindaci e Presidenti Amministrazioni Locali, Consiglieri ed Assessori Regionali, Provinciali, Comunali, Circoscrizionali, Presidenti di Consorzi ed Enti con partecipazioni di Enti Locali, etc.).
Art. 31. – Al pari non possono candidarsi per le stesse cariche associative tutti i rappresentanti, a livello nazionale, del Clero Cattolico e di altre Religioni.
Art. 32. – Il Socio che viene eletto in uno degli organismi associativi che durante il suo mandato dovesse essere eletto o nominato in uno dei ruoli partitico politico religioso di cui sopra, decade immediatamente e dovrà essere surrogato dal primo dei non eletti. Della decaduta e della surroga il Presidente del Consiglio Direttivo darà comunicazione attraverso apposita Delibera. Nel caso di cui sopra sia lo stesso Presidente del Consiglio Direttivo dell’operazione darà comunicazione il VicePresidente con egual Delibera ed assumerà temporaneamente la Presidenza.
Art. 33. - Di norma le votazioni per le elezioni degli organi associativi si svolgono tramite votazione su Scheda Elettorale per via telematica e postale per tutti quei Soci non muniti di e-mail. Eccezionalmente il Consiglio Direttivo, per giustificati e fondati motivazioni, potrà decidere di far svolgere le Elezioni in altri modi, sempre garantendo l’accesso alle stesse a tutti i Soci in egual modo.
Le votazioni potranno essere segrete oppure no, in tal senso deciderà l’Assemblea Ordinaria dei Soci che le convocherà.
Poco prima delle ore 12,00 del sabato che vede l’inizio delle elezioni, sarà mandata ad ogni Socio (munito di indirizzo elettronico) e-mail contente la Scheda Elettorale e le istruzioni per il voto. Il Socio dovrà inviare, sempre per e-mail, la Scheda Elettorale votata alla Commissione Elettorale entro e non oltre le ore 12,00 del sabato successivo a quello di inizio votazioni.
Ai Soci che non dispongono di indirizzo e-mail sarà inviata la Scheda Elettorale cartacea per posta ordinaria in anticipo utile per permettere loro di iniziare le operazioni di voto verosimilmente nello stesso sabato degli altri Soci. Le Schede Elettorali cartacee votate dovranno pervenire alla Commissione Elettorale entro e non oltre il lunedì successivo al sabato di fine votazioni previsto dopo la settimana elettorale.
Art. 34. – Per convalidare le votazioni dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a non permettere la duplicazione del voto da parte di uno o più Soci, alle stesse potranno accedere con diritto di voto solo i Soci in regola col pagamento delle quote sociali; le quote insolute pregresse potranno essere sanate entro, al massimo, 30 giorni prima l’inizio delle votazioni stesse.
La prima Scheda Elettorale votata regolarmente che perviene alla Commissione Elettorale da quel Socio viene ritenuta valida e non potrà essere sostituita e/o duplicata salvo diverse disposizioni emanate dalla Commissione Elettorale in occasione delle istruzioni di quel singolo momento elettorale.
Art. 35. – Durante l’Assemblea Ordinaria dei Soci che convoca la sessione elettorale , si dovrà provvedere a nominare la Commissione Elettorale composta da 3 (tre) membri che al loro interno nomineranno Presidente e Segretario della stessa. La Commissione Elettorale provvederà a raccogliere le candidature dal giorno stesso dopo l’Assemblea Ordinaria dei Soci e tale raccolta di candidature terminerà improrogabilmente il 31 agosto. Il giorno seguente la Commissione Elettorale comunicherà l’elenco dei candidati al Consiglio Direttivo che predisporrà la Scheda Elettorale e provvederà a fissare le date (inizio e termine) delle elezioni nel lasso temporale previsto al precedente art. 28 comunicando a tutti i Soci per e-mail e/o posta ordinaria e tramite affissione dell’annuncio nella Sede Legale e in tutte le eventuali Sedi Operative locali, così come tramite avvisi pubblicati nel sito web.
Art. 36. – I componenti la Commissione Elettorale non potranno essere candidati nell’elezione del Consiglio Direttivo.
Titolo V
Organizzazione – Operatività – Sede Legale – Sedi Operative
Art. 37. - Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti, nonché, ovviamente, tutte le Leggi dello Stato Italiano.
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, che possa ledere l’immagine dell’Associazione, che possa turbare o recare grave disturbo agli altri Soci, che comprometta o vanifichi l’operato dei Soci e/o dell’Associazione tutta, l’Ufficio di Presidenza dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida scritta, espulsione della Associazione.
I Soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni all’Ufficio di Arbitrato.
Art. 38. – Per lo svolgimento delle attività istituzionali l’Associazione può dotarsi di appositi Gruppi di Lavoro. L’istituzione di ogni Gruppo di Lavoro viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione con apposito atto scritto e archiviato.
Nella delibera che sancisce la creazione del Gruppo di Lavoro verrà annotato il nome attribuito al Gruppo di Lavoro, l’incarico a questo attribuito, il nominativo del Socio che ne sarà Coordinatore ed ogni eventuale altra annotazione che il Consiglio Direttivo riterrà opportuna prevedere.
Al Gruppo di Lavoro formato potrà aderire ogni Socio, definito quindi Attivista, che ne faccia richiesta al Coordinatore del Gruppo in questione. Il Socio Attivista opererà in sinergia con gli altri Soci Attivisti ed in collaborazione col Coordinatore su sue direttive e/o richieste operative.
Art. 39. – Ogni Gruppo di Lavoro è autonomo nel suo operato ma sempre ligio ai dettati dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e conforme alle direttive previste nella Delibera che ne ha sancito la creazione. NON può assumere carattere pubblico di indipendenza rispetto all’Associazione. Nessun membro di nessun Gruppo di Lavoro può assolutamente prendere impegni di nessun carattere, firmare documenti, o farsi portavoce ufficiale dell’Associazione: ruoli ed incarichi che spettano esclusivamente e sempre al Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale JAK Bank Italia ed ai Soci delegati espressamente dal Consiglio stesso. Di ciò farà eccezione quanto potrà, eventualmente, essere previsto, con apposita Delega, nell’Atto di Delibera di Costituzione del Gruppo.
Art. 40. – Il Socio Attivista, di ogni ordine e grado e con qualunque ruolo rivestito all’interno dell’Associazione, che attraverso il suo comportamento nell’ambito delle attività associative, in difformità dalle normative previste dal presente Statuto e dalle vigenti Leggi dello Stato Italiano, si dovesse rendere responsabile di reati civili e/o penali, responsabile di comportamento contro il quale si potesse configurare un’azione legale, sarà ritenuto e riconosciuto esclusivo ed unico responsabile di ciò; di quanto ne consegue ne risponderà personalmente davanti agli Organi Giudiziari competenti.
Art. 41. – Il Socio Attivista, di ogni ordine e grado e con qualunque ruolo rivestito all’interno dell’Associazione, che attraverso il suo comportamento nell’ambito delle attività associative, in difformità dalle normative previste dal presente Statuto, si dovesse rendere responsabile di grave mancanza sarà sollevato da ogni incarico associativo, ad opera del Presidente con apposita Ordinanza, previa approvazione del Coordinatore del Gruppo di Lavoro al quale il Socio Attivista appartiene, e se ritenuto necessario potrà essere espulso dall’Associazione su decisione dell’Ufficio di Presidenza. Ai provvedimenti di cui sopra il Socio Attivista può opporre ricorso scritto da presentare entro 30 giorni all’Ufficio di Arbitrato.
Art. 42. – La Sede Legale dell’Associazione Culturale JAK Bank Italia è eletta nel Comune di Torino, provincia di Torino, in via Lorenzo Martini n° 4/B. La stessa Sede Legale potrà variare, con apposita Delibera del Presidente, in funzione delle necessità ogni qualvolta ritenuto necessario e/o utile, dando opportuna informativa alle Autorità previste nonché ad ogni membro dell’Associazione stessa.
Art. 43. – Per lo svolgimento delle attività associative, laddove ritenuto necessario ed utile, il Consiglio Direttivo potrà distaccare alcune funzioni operative fissandole in una Sede diversa da quella Legale che ne diverrà integrante a tutti gli effetti. Tale Sede sarà denominata Operativa e potrà trovare allocazione nella zona geografica ritenuta più opportuna. Tale operazione sarà sancita attraverso Delibera del Consiglio Direttivo che sarà archiviata con tutti gli altri Atti dell’Associazione nell’archivio della stessa presso la Sede Legale.
Art. 44. – La Sede Operativa costituita sarà coordinata e gestita da un Responsabile di Sede che sarà nominato direttamente dal Consiglio Direttivo. Anche questa nomina troverà scrittura nella Delibera che avrà sancito la costituzione della Sede in oggetto.
Il Responsabile nominato sarà l’unico e diretto responsabile della gestione della Sede e ne risponderà direttamente al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Lo stesso Responsabile potrà decidere di farsi coadiuvare da altri Soci a sua discrezione.
Art. 45. – Nella Delibera con la quale il Consiglio Direttivo sancisce la costituzione della Sede Operativa e ne nomina il Responsabile verrà annotata ogni condizione e regola che ne stabilirà l’autonomia e l’operatività stessa con chiari mandati ed obiettivi, condizioni e limiti.
Alla Sede Operativa non potrà mai essere riconosciuta e concessa autonomia economico gestionale. Le risorse economiche necessarie saranno di volta in volta valutate e concesse dal Consiglio Direttivo.
Titolo VI
Amministrazione e patrimonio
Art. 46. - Le risorse economiche ed il patrimonio dell'Associazione sono costituite da:
- Beni mobili ed immobili;
- Contributi;
- Donazioni e lasciti;
- Rimborsi;
- Attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- Ogni altro tipo di entrata legale e lecita autorizzata dal Consiglio Direttivo.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Art. 47. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea Ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Titolo VII
Scioglimento
Art. 48. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale straordinaria dei Soci la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori all’interno del proprio corpo sociale. I beni, mobili ed immobili, in disponibilità dopo eventuali saldi di debiti verso creditori saranno devoluti ad Associazioni e/o Enti che perseguano stessi fini ed obiettivi dell’Associazione Culturale JAK Bank Italia. Nulla sarà mai ripartito tra i Soci.
Art. 49. – Nel caso che lo scioglimento dell’Associazione Culturale JAK Bank Italia fosse deciso, come previsto dai fini statutari del presente Statuto (art. 2 punto 6), per dar vita alla Banca o Cooperativa Etico Solidale Mutualistica ogni risorsa economica a quel momento in disponibilità dell’Associazione passerà al nuovo Ente costituito dal formale Atto di Costituzione conseguente all’Atto di Scioglimento dell’Associazione Culturale JAK Bank Italia.
Titolo VIII
Disposizioni generali
Art. 50. – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di Legge vigente in maniera.
Presidente

Nuovo Statuto.doc
102.00 KiB